Art. 32

Esperti degli Stati membri

In vigore dal 15 mag 2014
Esperti degli Stati membri Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per le spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, conformemente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:652:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo