Art. 30
Laboratori di riferimento dell’Unione europea
In vigore dal 15 mag 2014
Laboratori di riferimento dell’Unione europea
1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 per i costi da essi sostenuti nell’attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.
2. Sono ammissibili ad una sovvenzione ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:
a)
costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori da questi svolte in quanto laboratori di riferimento dell’Unione;
b)
costi di beni strumentali;
c)
costi dei materiali consumabili;
d)
costi di spedizione dei campioni, di missioni, riunioni, attività di formazione.
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