Art. 28

Relazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Relazioni Per ogni programma annuale o pluriennale per le regioni ultraperiferiche approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale relazione comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’, paragrafo 2, lettera h), primo comma e un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti. Inoltre, per ciascun programma annuale per le regioni ultraperiferiche approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.
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Relazioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2014/652) — Testo vigente | Portale Normativo