Art. 27

Valutazione e approvazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione e approvazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche 1.   I programmi per le regioni ultraperiferiche sono valutati tenendo conto delle priorità e dei criteri enunciati nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’, paragrafo 1. 2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri: a) l’elenco dei programmi per le regioni ultraperiferiche tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento; b) l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma; c) il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e d) eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione. 3.   I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’, la Commissione può, se necessario, modificare tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità. 4.   I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione. 5.   In caso di approvazione dei programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche in conformità del paragrafo 4, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. Qualora gli impegni di bilancio siano ripartiti in tal modo, la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.
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