Art. 25
Misure ammissibili e costi ammissibili
In vigore dal 15 mag 2014
Misure ammissibili e costi ammissibili
1. Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione («programmi per le regioni ultraperiferiche»), di cui all’articolo 349 TFUE, conformemente agli obiettivi enunciati all’ del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme, siano esse norme dell’Unione o nazionali, in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.
2. Sono qualificabili per un contributo finanziario dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche:
a)
costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché i costi di noleggio di apparecchiature, di materiali consumabili e di prodotti per trattamenti;
b)
costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;
c)
costi del campionamento;
d)
costi per la realizzazione dei test, purché limitati:
i)
ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;
ii)
ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;
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