Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 15 mag 2014
Obiettivi
1. Con le spese di cui all’ si intendono conseguire:
a)
l’obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e nei settori correlati, attraverso la prevenzione e l’eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi e assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, rafforzando nel contempo la competitività dell’industria alimentare e dei mangimi dell’Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro;
b)
i seguenti obiettivi specifici:
i)
contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione;
ii)
contribuire a ottenere una migliore situazione sanitaria e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nell’Unione;
iii)
contribuire all’individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell’Unione;
iv)
contribuire a rafforzare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all’efficace attuazione e al rispetto delle norme dell’Unione di cui all’.
2. Al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti indicatori:
a)
per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), la riduzione del numero dei casi di malattie umane nell’Unione legati alle zoonosi o alla sicurezza alimentare;
b)
per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii):
i)
un aumento del numero di Stati membri o di loro regioni indenni da malattie animali per le quali è concesso un contributo finanziario;
ii)
una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai);
c)
per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii):
i)
l’estensione a tutto il territorio dell’Unione di indagini sugli organismi nocivi, in particolare su quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio dell’Unione e su quelli ritenuti estremamente pericolosi per l’Unione;
ii)
la durata e il tasso di riuscita dell’eradicazione di tali organismi nocivi;
d)
per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), l’evoluzione positiva nei risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari preoccupazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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