Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 15 mag 2014
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell’Unione riguardanti:
a)
alimenti e sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b)
mangimi e sicurezza dei mangimi, in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali mangimi, nonché del loro uso, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori;
c)
la fissazione di prescrizioni in materia di sanità animale;
d)
la definizione di prescrizioni relative al benessere degli animali;
e)
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti all’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE («organismi nocivi»);
f)
la produzione, in vista dell’immissione sul mercato, e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale;
g)
la fissazione di prescrizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e per un uso sostenibile dei pesticidi;
h)
la prevenzione e riduzione al minimo dei rischi per la sanità pubblica e la sanità animale derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati;
i)
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
j)
la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle varietà vegetali e la conservazione e lo scambio delle risorse fitogenetiche.
Storico versioni
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