Art. 3
Forme di finanziamento
In vigore dal 15 mag 2014
Forme di finanziamento
1. Le spese di cui all’ danno luogo ad un finanziamento dell’Unione conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Quando le sovvenzioni sono concesse alle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità sono considerate i beneficiari riconosciuti ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte.
3. Il contributo finanziario dell’Unione alle misure di cui al presente regolamento può assumere anche la forma di pagamenti volontari a favore di organizzazioni internazionali operanti nei settori disciplinati dalle norme di cui all’ e delle quali l’Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
Storico versioni
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