Art. 5
Tassi massimi delle sovvenzioni
In vigore dal 15 mag 2014
Tassi massimi delle sovvenzioni
1. Un contributo finanziario concesso sotto forma di sovvenzione non supera il 50 % dei costi ammissibili.
2. Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 75 % per:
a)
attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;
b)
Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione.
3. Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100 %, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione sono finalizzate alla prevenzione e al controllo dei rischi gravi per la sanità umana, animale e vegetale nell’Unione, e:
a)
sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso;
b)
sono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all’, paragrafo 1; o
c)
sono realizzate in paesi terzi.
Storico versioni
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