Art. 6

Misure ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Misure ammissibili 1.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all’, paragrafi da 1 a 3, riguardo alle misure adottate a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all’, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione. Tali sovvenzioni possono anche coprire i costi sostenuti a seguito di un’insorgenza sospetta di tale malattia, a condizione che l’insorgenza sia stata successivamente confermata. 2.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se, a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all’, due o più Stati membri collaborano strettamente per fronteggiare l’epizoozia. 3.   Possono essere concesse sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo alle misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell’Unione sia minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’ o all’. 4.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro, che devono essere costituite scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all’ o all’. 5.   Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per la costituzione di scorte di prodotti biologici o per l’acquisto di dosi di vaccino se l’insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’ o all’ potrebbe rappresentare una minaccia per l’Unione.
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