Art. 5 · Tassi massimi delle sovvenzioni

Art. 5

Tassi massimi delle sovvenzioni

In vigore dal 15 mag 2014
Tassi massimi delle sovvenzioni 1.   Un contributo finanziario concesso sotto forma di sovvenzione non supera il 50 % dei costi ammissibili. 2.   Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 75 % per: a) attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione; b) Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione. 3.   Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100 %, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione sono finalizzate alla prevenzione e al controllo dei rischi gravi per la sanità umana, animale e vegetale nell’Unione, e: a) sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso; b) sono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all’, paragrafo 1; o c) sono realizzate in paesi terzi.
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