Art. 45

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni transitorie 1.   I programmi nazionali degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento, presentati alla Commissione nel 2012 per l’attuazione nel 2013, quelli presentati nel 2013 e 2014 e quelli presentati entro il 30 aprile 2014 per l’attuazione nel 2015, sono ammissibili, se approvati, al finanziamento dell’Unione in base all’ della decisione 2009/470/CE. Per i programmi nazionali attuati nel 2013 e 2014, continuano ad applicarsi i paragrafi 7 e 8 dell’ di tale decisione. Per i programmi nazionali attuati nel 2015, continua ad applicarsi il paragrafo 2 dell’ di tale decisione. 2.   I programmi di indagine degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento, presentati alla Commissione entro il 30 aprile 2014 per l’attuazione nel 2015 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione in base all’, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE. Per i programmi di indagine continua ad applicarsi il paragrafo 6 dell’ di tale direttiva. 3.   Per le domande di finanziamento dell’Unione delle misure di emergenza di cui all’ del presente regolamento presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 aprile 2014, continuano ad applicarsi gli articoli da 22 a 24 della direttiva 2000/29/CE.
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