Art. 21
Contenuto e presentazione dei programmi di indagine
In vigore dal 15 mag 2014
Contenuto e presentazione dei programmi di indagine
1. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi di indagine il cui inizio è previsto l’anno successivo per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.
I programmi di indagine presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell’esercizio successivo.
2. I programmi di indagine comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
gli organismi nocivi oggetto del programma;
b)
una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;
c)
la durata del programma;
d)
il numero dei controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;
e)
il bilancio di previsione;
f)
gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e
g)
indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.
Per quanto riguarda i programmi di indagine pluriennali, le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera e) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.
Storico versioni
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