Art. 21

Contenuto e presentazione dei programmi di indagine

In vigore dal 15 mag 2014
Contenuto e presentazione dei programmi di indagine 1.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi di indagine il cui inizio è previsto l’anno successivo per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione. I programmi di indagine presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell’esercizio successivo. 2.   I programmi di indagine comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli organismi nocivi oggetto del programma; b) una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione; c) la durata del programma; d) il numero dei controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati; e) il bilancio di previsione; f) gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e g) indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma. Per quanto riguarda i programmi di indagine pluriennali, le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera e) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:652:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo