Art. 19
Programmi di indagine ammissibili
In vigore dal 15 mag 2014
Programmi di indagine ammissibili
Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi («programmi di indagine»), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
a)
riguardino gli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE e nell’allegato II, parte A, sezione I;
b)
riguardino gli organismi nocivi contemplati da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.
Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i programmi di indagine si basano su una valutazione del rischio di ingresso, di insediamento e di diffusione di tali organismi nel territorio dello Stato membro interessato ed hanno come obiettivo minimo gli organismi che presentano i maggiori rischi e le principali specie di piante esposte a tali rischi.
Per le misure che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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