Art. 16

Misure ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Misure ammissibili 1.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all’, paragrafi da 1 a 3, per le seguenti misure adottate contro gli organismi nocivi, alle condizioni di cui all’: a) misure per l’eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, prese dalle autorità competenti ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE o in applicazione di misure dell’Unione adottate conformemente all’, paragrafo 3, di tale direttiva; b) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure di contenimento, in applicazione dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l’eradicazione dell’organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona; c) misure di protezione supplementari volte ad evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in applicazione dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b), se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo. Le sovvenzioni per le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere concesse anche per misure che sono state adottate conseguentemente ad una presenza sospetta di tale organismo nocivo, a condizione che detta presenza sia successivamente confermata. 2.   Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse anche ad uno Stato membro nel cui territorio non sono presenti gli organismi nocivi di cui al medesimo paragrafo, se sono state adottate misure volte ad evitare il rischio che tali organismi si diffondano nel territorio di tale Stato membro da uno Stato membro o un paese terzo limitrofi. 3.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi di cui all’, due o più Stati membri collaborano strettamente per eseguire le rispettive misure di cui al paragrafo 1. 4.   Le sovvenzioni per le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), possono essere concesse anche a organizzazioni internazionali.
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