Art. 15

Pagamenti

In vigore dal 15 mag 2014
Pagamenti Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo. La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’.
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