Art. 18

Costi ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Costi ammissibili 1.   Possono beneficiare di un finanziamento ai sensi del presente articolo i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di cui all’: a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio; b) costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure; c) indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature; d) indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’ della direttiva 2000/29/CE, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; il valore di recupero è detratto, se del caso, dagli indennizzi; nonché e) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all’attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), purché tali misure siano specificate nella decisione di finanziamento conformemente all’, paragrafo 4). L’indennizzo ai proprietari di cui alla lettera c), è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente. 2.   Come previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui gli Stati membri notificano alla Commissione la presenza dell’organismo nocivo. Tali costi possono includere anche quelli sostenuti conseguentemente alla presenza sospetta di tale organismo nocivo a condizione che detta presenza sia successivamente confermata. 3.   Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede ai corrispondenti impegni di bilancio e al pagamento delle spese ammissibili.
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Costi ammissibili (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/652) — Testo vigente | Portale Normativo