Art. 20
Costi ammissibili
In vigore dal 15 mag 2014
Costi ammissibili
Possono beneficiare di una sovvenzione a norma dell’ i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi di indagine di cui a detto articolo:
a)
costi del campionamento;
b)
costi per la realizzazione dei test, purché limitati:
i)
ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e specificamente utilizzati per l’effettuazione di tali test;
ii)
ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;
c)
in casi eccezionali e debitamente giustificati, ai costi legati all’attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) e b), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all’, paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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