Art. 43

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 15 mag 2014
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   Ove opportuno, i beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all’opinione pubblica il ruolo svolto dall’Unione nel finanziamento delle misure. 2.   La Commissione realizza iniziative di informazione e comunicazione sulle misure finanziate e sui loro risultati. Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata alla comunicazione in virtù del presente regolamento comprende anche la comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione.
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