Art. 42
Valutazione
In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione
1. Entro il 30 giugno 2017, la Commissione stila e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia se, in termini di risultato e di impatto, le misure di cui al titolo II, capi I e II, e capo III, raggiungano gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, per quanto concerne l’uso efficiente delle risorse e il suo valore aggiunto a livello dell’Unione. La relazione di valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, e il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni relative alle incidenze a lungo termine delle misure precedenti. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
2. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione ex post delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in stretta collaborazione con gli Stati membri. Tale valutazione ex post valuta l’efficacia e l’efficienza delle spese di cui all’ e le loro ripercussioni.
3. Nelle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono misurati i progressi compiuti in base agli indicatori di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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