Art. 32 · Esperti degli Stati membri

Art. 32

Esperti degli Stati membri

In vigore dal 15 mag 2014
Esperti degli Stati membri Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per le spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, conformemente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.
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