Art. 32
Esperti degli Stati membri
In vigore dal 15 mag 2014
Esperti degli Stati membri
Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per le spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, conformemente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni
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