Art. 35
Attuazione e adeguamento delle norme
In vigore dal 15 mag 2014
Attuazione e adeguamento delle norme
1. L’Unione può finanziare i lavori tecnici e scientifici, compresi gli studi e le attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione delle norme riguardo ai settori di cui all’ e l’adeguamento di dette norme agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.
Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri o ad organizzazioni internazionali operanti nei settori di cui all’ affinché intraprendano attività destinate a sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle norme riguardo a tali settori.
2. Possono essere concesse sovvenzioni a progetti organizzati da uno o più Stati membri finalizzati a migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l’efficienza dei controlli ufficiali.
3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall’Unione e dagli Stati membri volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell’attuazione delle norme riguardo ai settori di cui all’.
Storico versioni
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