Art. 37

Controlli effettuati sul posto dalla Commissione

In vigore dal 15 mag 2014
Controlli effettuati sul posto dalla Commissione La Commissione può organizzare controlli sul posto negli Stati membri e presso le sedi dei beneficiari al fine di verificare, in particolare: a) l’applicazione efficace delle misure che beneficiano del contributo finanziario dell’Unione; b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione; c) l’esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro correlazione con le misure che beneficiano di un contributo dell’Unione.
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