Art. 38
Accesso alle informazioni
In vigore dal 15 mag 2014
Accesso alle informazioni
Gli Stati membri e i beneficiari tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l’attuazione delle misure e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga sia utile effettuare nell’ambito della gestione del finanziamento dell’Unione, compresi controlli sul posto.
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