Art. 37 · Controlli effettuati sul posto dalla Commissione

Art. 37

Controlli effettuati sul posto dalla Commissione

In vigore dal 15 mag 2014
Controlli effettuati sul posto dalla Commissione La Commissione può organizzare controlli sul posto negli Stati membri e presso le sedi dei beneficiari al fine di verificare, in particolare: a) l’applicazione efficace delle misure che beneficiano del contributo finanziario dell’Unione; b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione; c) l’esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro correlazione con le misure che beneficiano di un contributo dell’Unione.
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