Art. 14

Risorse globali e attuazione

In vigore dal 16 apr 2014
Risorse globali e attuazione 1.   Le risorse globali per l’attuazione del presente regolamento ammontano a 3 137 milioni di EUR a prezzi correnti. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario pluriennale. 3.   Le risorse globali sono impiegate nell’ambito: a) dei programmi nazionali, di cui all’; b) delle azioni dell’Unione, di cui all’; c) dell’assistenza emergenziale, di cui all’; d) della rete europea sulle migrazioni, di cui all’; e) dell’assistenza tecnica, di cui all’. 4.   La dotazione di bilancio assegnata a norma del presente regolamento alle azioni dell’Unione di cui all’ del presente regolamento, all’assistenza emergenziale di cui all’ del presente regolamento, alla rete europea sulle migrazioni di cui all’ del presente regolamento, e all’assistenza tecnica di cui all’ del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, in gestione indiretta, a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’ del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 5.   La Commissione rimane responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri. 6.   A titolo indicativo, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata: a) 2 752 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri; b) 385 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l’assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell’Unione e la rete europea sulle migrazioni.
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