Art. 23

Assistenza tecnica

In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza tecnica 1.   Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all’assistenza tecnica prevista in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014. 2.   Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014-2020, il 5,5 % dell’importo totale assegnato a uno Stato membro maggiorato di 1 000 000 di EUR.
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Assistenza tecnica (Art. 23 Regolamento (UE) 2014/516) — Testo vigente | Portale Normativo