Art. 9
Misure di integrazione
In vigore dal 16 apr 2014
Misure di integrazione
1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni che si svolgono nel quadro di strategie coerenti, tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro:
a)
azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, se del caso, compresa l’analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione, incluse le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;
b)
azioni riguardanti la consulenza e l’assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l’orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l’assistenza sociale, l’assistenza all’infanzia e il ricongiungimento familiare;
c)
azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e consentono loro di adattarvisi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
d)
misure incentrate sull’istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro;
e)
azioni intese a promuovere l’emancipazione e a consentire ai cittadini di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni;
f)
azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza e azioni che promuovono l’accettazione nella società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;
g)
azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in vista dei contatti con i cittadini di paesi terzi;
h)
azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari, quali definiti all’, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014, anche mediante lo scambio di esperienze e migliori prassi e il lavoro di rete.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto, in tutti i casi in cui sia necessario, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o trasferite e, in particolare, le persone vulnerabili.
3. I programmi nazionali possono consentire l’inclusione nelle azioni di cui al paragrafo 1 di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale paragrafo nella misura necessaria all’efficace esecuzione di tali azioni.
4. Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il partenariato previsto all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 include le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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