Art. 10
Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità
In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità
Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie:
a)
l’istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l’attuazione di procedure di ammissione flessibili;
b)
il sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento e i paesi terzi, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri, come pure il sostegno agli Stati membri nell’attuare il diritto dell’Unione in materia di migrazione, l’avvio di processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o lo scambi di informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;
c)
il consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi delle amministrazioni, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di statistiche e dati dettagliati e sistematici sulle procedure ed i flussi migratori e sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio, meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
d)
la formazione dei beneficiari, quali definiti all’, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014 e del personale che fornisce servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e migliori prassi, della cooperazione, del lavoro di rete e delle capacità interculturali, migliorando altresì la qualità dei servizi forniti;
e)
la costituzione di strutture organizzative sostenibili per l’integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi interessati per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori prassi in atto altrove e, ove possibile, di mettere in comune le risorse tra autorità competenti, nonché tra organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai cittadini di paesi terzi, tra l’altro tramite sportelli unici (centri di assistenza all’integrazione coordinata);
f)
il contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza, tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;
g)
la promozione e l’intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità degli Stati membri, ponendo l’accento, tra l’altro, sullo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie e sullo sviluppo e l’attuazione di azioni comuni, anche al fine di preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
Storico versioni
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