Art. 19

Programmi nazionali

In vigore dal 16 apr 2014
Programmi nazionali 1.   Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall’ del presente regolamento e tenendo conto dei risultati del dialogo politico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare i seguenti obiettivi: a) rafforzare la creazione del sistema europeo comune di asilo provvedendo a un’applicazione efficace e uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di asilo e al corretto funzionamento del regolamento(UE) n. 604/2013. Tali azioni possono altresì includere l’istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell’Unione; b) stabilire e sviluppare strategie di integrazione, che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, da attuare, a seconda dei casi, a livello nazionale/locale/regionale tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale/regionale, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati efficaci tra gli interessati; c) mettere a punto un programma di rimpatrio, comprensivo di una componente sul rimpatrio volontario assistito e, se del caso, sul reinserimento. 2.   Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le azioni sostenute nell’ambito del Fondo siano attuate nella piena osservanza dei diritti fondamentali e nel rispetto della dignità umana. In particolare tali azioni rispettano appieno i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 3.   Fatto salvo il requisito di perseguire gli obiettivi di cui sopra e tenendo conto dei singoli casi, gli Stati membri mirano al raggiungimento di una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2.
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