Art. 21
Assistenza emergenziale
In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza emergenziale
1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza, quale definita all’, lettera k). Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell’Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull’aiuto umanitario.
2. L’assistenza emergenziale è attuata in conformità degli del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
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