Art. 6

Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo

In vigore dal 16 apr 2014
Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni: a) rafforzare la capacità degli Stati membri, anche in relazione al meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) di raccolta, analisi e diffusione delle statistiche e dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro; b) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni relative al paese d’origine; c) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, ad esempio con valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti, nonché all’elaborazione di indicatori e indici di riferimento.
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