Art. 7

Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc

In vigore dal 16 apr 2014
Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc 1.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico comune di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni connesse con il reinsediamento dei cittadini di paesi terzi che vengono reinsediati o che sono stati reinsediati in uno Stato membro e altri programmi di ammissione umanitaria: a) l’istituzione e lo sviluppo di programmi e strategie nazionali di reinsediamento e altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l’analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione; b) la creazione di infrastrutture e servizi appropriati per garantire un’attuazione omogenea e effettiva delle azioni di reinsediamento e delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l’assistenza linguistica; c) la creazione di strutture, sistemi e formazione del personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza; d) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento e/o dei casi di altre ammissioni umanitarie, per esempio attraverso missioni nel paese terzo, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza; e) la valutazione dello stato di salute e trattamento medico prima della partenza, la fornitura di materiale prima della partenza, la predisposizione di informazioni e misure di integrazione e delle modalità di viaggio prima della partenza, inclusi i servizi di assistenza medica; f) le informazioni e l’assistenza all’arrivo o dopo breve tempo, inclusi i servizi di interpretazione; g) le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro; h) il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per la migrazione e l’asilo nei paesi designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale; i) la creazione di condizioni che favoriscano l’integrazione, l’autonomia e l’autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo. 2.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, ove lo si ritenga opportuno alla luce degli sviluppi strategici nell’arco del periodo di attuazione del Fondo o qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, in relazione al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione. Tali operazioni sono effettuate con il loro consenso a partire dallo Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale o che è competente per l’esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale.
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