Art. 5

Sistemi di accoglienza e asilo

In vigore dal 16 apr 2014
Sistemi di accoglienza e asilo 1.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali fissati all’ del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi: a) coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE; b) coloro che hanno richiesto una delle due forme di protezione internazionale di cui alla lettera a) e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva; c) coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE; d) coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo: a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere, istruzione, formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche; b) la fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l’interpretazione, l’istruzione, la formazione, compresa la formazione linguistica, ed altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata; c) la creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, in particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell’acquis dell’Unione; d) la fornitura di assistenza sociale, informazioni o assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e di informazioni o consulenza sui possibili esiti della procedura d’asilo, compresi aspetti quali le procedure di rimpatrio; e) la fornitura di assistenza e rappresentanza legali; f) l’individuazione dei gruppi vulnerabili e l’assistenza specifica alle persone vulnerabili, in particolare in conformità delle lettere da a) a c); g) l’introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento. Ove lo si ritenga opportuno e qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, il Fondo può anche sostenere misure relative all’integrazione, come quelle di cui all’, paragrafo 1, relative all’accoglienza delle persone di cui al primo comma del presente paragrafo. 2.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’, per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti: a) il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio esistenti; b) il potenziamento e il miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi; c) informazioni per le comunità locali; d) la formazione del personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiranno con le persone di cui al paragrafo 1 nel contesto della loro accoglienza; e) la creazione, la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio, nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri. 3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici stabiliti all’, paragrafo 2, primo comma lettere a) e d), e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tali azioni siano in rapporto a persone temporaneamente soggiornanti: — in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l’UNHCR, oppure — nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione umanitaria.
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