Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 16 apr 2014
Obiettivi 1.   Obiettivo generale del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2.   Nell’ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici comuni: a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna; b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi; c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito; d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica. Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Fondo è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso gli indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e gli indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali. 3.   Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione. 4.   Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell’Unione. È assicurata la coerenza con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione ai sensi dell’.
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