Art. 20

Azioni dell’Unione

In vigore dal 16 apr 2014
Azioni dell’Unione 1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere usato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all’. 2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione sostengono in particolare: a) una più intensa cooperazione a livello dell’Unione nell’attuazione del diritto dell’Unione e nella condivisione delle migliori prassi in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, anche tramite il lavoro di rete e lo scambio di informazioni, la migrazione legale, l’integrazione di cittadini di paesi terzi, comprese le attività di sostegno e coordinamento all’arrivo al fine di promuovere il reinsediamento con le comunità locali che devono accogliere i rifugiati reinsediati, e il rimpatrio; b) la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi; c) gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione a livello dell’Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e il pertinente diritto dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassie su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione; d) lo sviluppo e l’applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio; e) le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione; f) la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’applicazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale; g) le misure e campagne d’informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione e ai rischi dell’immigrazione illegale. 3.   Le azioni sono attuate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014. 4.   La Commissione garantisce una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2.
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