Art. 22

Rete europea sulle migrazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Rete europea sulle migrazioni 1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro. 2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali, di cui all’ della decisione 2008/381/CE, e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L’assistenza garantisce un corretto e tempestivo sostegno finanziario a tali punti di contatto nazionali. Le spese sostenute per l’attuazione delle azioni dei detti punti di contatto nazionali finanziate attraverso sovvenzioni assegnate nel 2014 possono essere ammissibili a partire dal 1o gennaio 2014. 4.   La decisione 2008/381/CE è così modificata: a) all’, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente in relazione agli obiettivi, alle priorità tematiche e agli importi indicativi per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della REM.»; b) l’ è così modificato: i) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione controlla l’esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l’esecuzione e lo sviluppo della REM.»; ii) i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi; c) l’ è soppresso; d) l’ è soppresso.
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Rete europea sulle migrazioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2014/516) — Testo vigente | Portale Normativo