Art. 17
Risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione
In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l’importo aggiuntivo previsto all’, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è aumentata a 10 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione stabilite a norma del paragrafo 3 ed elencate nell’allegato III, nonché per persona vulnerabile come stabilito al paragrafo 5.
3. Le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione si basano sulle seguenti categorie generali di persone:
a)
persone provenienti da regioni o paesi designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale;
b)
persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell’UNHCR, in cui l’azione comune dell’Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;
c)
persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’UNHCR.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato III sulla base delle categorie generali stabilite al paragrafo 3del presente articolo ove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell’UNHCR.
5. I seguenti gruppi vulnerabili di persone sono altresì idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:
a)
donne e minori a rischio;
b)
minori non accompagnati;
c)
persone che necessitano di cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento;
d)
persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
6. Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d’una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.
7. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all’assegnazione di somme forfetarie anche ai familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
9. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
10. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell’Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dalle somme forfetarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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