Art. 15

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri 1.   A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 2 752 milioni di EUR, così ripartito: a) 2 392 milioni di EUR sono assegnati come indicato nell’allegato I. Gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali risorse all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20 % all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento; b) 360 milioni di EUR sono assegnati in base al meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all’, per il programma di reinsediamento dell’Unione di cui all’ e per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro di cui all’. 2.   L’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia: a) le azioni specifiche elencate nell’allegato II; b) il programma di reinsediamento dell’Unione conformemente all’ e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro conformemente all’. 3.   Qualora un importo rimanga a disposizione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo ovvero sia disponibile un altro importo, questo sarà assegnato nell’ambito della revisione intermedia di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, proporzionalmente agli importi di base per i programmi nazionali stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
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