Art. 25

Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro In deroga alle regole sull’ammissibilità delle spese di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro a norma del presente regolamento sono: a) esenti dall’obbligo di basarsi su dati statistici o storici; b) concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o trasferita in conformità del presente regolamento.
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