Art. 18
Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri
In vigore dal 12 giu 2013
Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri
1. Entro l’11 luglio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
il tipo di autorità competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, specificando, ove applicabile:
i)
le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’;
ii)
le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura;
iii)
le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’, paragrafo 1;
iv)
i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’;
b)
la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’, paragrafo 1.
2. La Commissione mette le informazioni di cui al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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