Art. 18

Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri

In vigore dal 12 giu 2013
Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri 1.   Entro l’11 luglio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti: a) il tipo di autorità competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, specificando, ove applicabile: i) le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’; ii) le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura; iii) le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’, paragrafo 1; iv) i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’; b) la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’, paragrafo 1. 2.   La Commissione mette le informazioni di cui al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2013/606 — Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri | Portale Normativo