Art. 16
Traslitterazione o traduzione
In vigore dal 12 giu 2013
Traslitterazione o traduzione
1. Le eventuali traslitterazioni o traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 3, qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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