Art. 14
Sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione
In vigore dal 12 giu 2013
Sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione
1. In caso di sospensione o revoca della misura di protezione nello Stato membro d’origine, di sospensione o limitazione della sua esecutività o di revoca del certificato a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità emittente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta della persona protetta o della persona che determina il rischio, un certificato che attesta tale sospensione, limitazione o revoca utilizzando il modulo standard multilingue stabilito conformemente all’.
2. Previa presentazione, da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio, del certificato rilasciato in conformità del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende o revoca gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.
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