Art. 13
Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione
In vigore dal 12 giu 2013
Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione
1. Il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione sono negati, su domanda della persona che determina il rischio, nella misura in cui tale riconoscimento è:
a)
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o
b)
inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto.
2. La domanda di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione è presentata al giudice dello Stato membro richiesto e comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv).
3. Il riconoscimento della misura di protezione non può essere negato a motivo del fatto che il diritto dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un’analoga misura.
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