Art. 11

Adeguamento della misura di protezione

In vigore dal 12 giu 2013
Adeguamento della misura di protezione 1.   L’autorità competente dello Stato membro richiesto, ove e per quanto necessario, adegua gli elementi fattuali della misura di protezione al fine di dare applicazione alla misura di protezione in tale Stato membro. 2.   La procedura per l’adeguamento della misura di protezione è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto. 3.   L’adeguamento della misura di protezione è portato all’attenzione della persona che determina il rischio. 4.   Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto o in un paese terzo, la comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della comunicazione si applica il diritto dello Stato membro richiesto. 5.   Può essere presentato ricorso contro l’adeguamento della misura di protezione da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio. La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto. Tuttavia, la presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2013/606 — Adeguamento della misura di protezione | Portale Normativo