Art. 10
Assistenza alla persona protetta
In vigore dal 12 giu 2013
Assistenza alla persona protetta
Su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine le presta assistenza per l’ottenimento delle informazioni, rese disponibili in conformità degli , in relazione alle autorità dello Stato membro richiesto dinanzi alle quali deve essere invocata la misura di protezione o deve essere chiesta l’esecuzione.
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