Art. 17

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

In vigore dal 12 giu 2013
Informazioni messe a disposizione dei cittadini Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali relative alle misure di protezione in materia civile, comprese le informazioni sul tipo di autorità che sono competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri tengono aggiornate tali informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:606:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Regolamento (UE) 2013/606 — Informazioni messe a disposizione dei cittadini | Portale Normativo