Art. 19

Adozione e successive modifiche dei moduli

In vigore dal 12 giu 2013
Adozione e successive modifiche dei moduli La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire e successivamente modificare i moduli di cui agli . Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2013/606 — Adozione e successive modifiche dei moduli | Portale Normativo