Art. 5
Certificato
In vigore dal 12 giu 2013
Certificato
1. L’autorità emittente dello Stato membro d’origine, su richiesta della persona protetta, rilascia il certificato, utilizzando il modulo standard multilingue stabilito conformemente all’ e contenente le informazioni di cui all’.
2. Non è ammesso ricorso contro il rilascio del certificato.
3. Su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine fornisce alla persona protetta una traslitterazione e/o traduzione del certificato avvalendosi del modulo standard multilingue stabilito in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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