Art. 6
Requisiti per il rilascio del certificato
In vigore dal 12 giu 2013
Requisiti per il rilascio del certificato
1. Il certificato può essere rilasciato solo se la misura di protezione è stata notificata alla persona che determina il rischio conformemente al diritto dello Stato membro d’origine.
2. Qualora la misura di protezione sia stata disposta in contumacia, il certificato può essere rilasciato solo se alla persona che determina il rischio sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente ovvero, ove pertinente, se tale persona è stata altrimenti informata dell’avvio del procedimento conformemente al diritto dello Stato membro d’origine in tempo utile e in modo tale da consentirle di presentare le proprie difese.
3. Qualora la misura di protezione sia stata disposta in base a una procedura che non prevede la previa comunicazione alla persona che determina il rischio («procedura inaudita altera parte»), il certificato può essere rilasciato solo se questa ha avuto il diritto di contestare la misura di protezione ai sensi del diritto dello Stato membro d’origine.
Storico versioni
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